“nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all’interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”
In allegato è consultabile la copia della sentenza del Tribunale di Genova LINK
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