Anche i gay hanno diritto di realizzarsi

L’omosessualità è una condizione dell’uomo degna di tutela, in quanto la libertà sessuale deve essere intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze.
E’ il principio sancito dalla Cassazione che si è pronunciata sulla vicenda di un immigrato senegalese che aveva proposto ricorso al Giudice di pace di Torino contro l’ordinanza di espulsione, sostenendo di non poter fare rientro nel proprio paese a causa della sua omosessualità. Per provare il proprio orientamento sessuale il giovane aveva esibito la sua tessera dell’Arcigay. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ritenendo l’omossessualità “condizione degna di tutela”. Avverso il decreto del Giudice di Pace, ha agito il Prefetto di Torino.
La Suprema Corte ha ritenuto che non sia sufficiente dichiararsi gay per ottenere il permesso a rimanere in Italia e che la semplice iscrizione ad una associazione non costituisce una prova certa di omossessualità, e per questo ha ordinato nuove indagini al fine di approfondire l’effettiva condizione di omossessualità dell’immigrato e l’esistenza di una legge punitiva in Senegal. La Corte non ha tuttavia mancato di sottolineare – e qui sta la portata innovativa della decisione – che l’omossessualità è una condizione personale da tutelare in quanto espressione della libertà sessuale, che va intesa come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze. In altre parole, “espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall’art. 2 della Costituzione”.

 

Particolarmente interessante il seguente passaggio della sentenza in cui viene sottolineata la rilevanza della libertà sessuale quale diritto della persona di rango costituzionale :

è del tutto condivisibile l’affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale l’omosessualità va riconosciuta “come condizione dell’uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali”, assunto da cui discende che la libertà sessuale va “intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali”, in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall’art. 2 della Costituzione.

Significativa, nel provvedimento, anche l’ individuazione degli elementi identificativi di un fatto di persecuzione lesivo della dignità personale:

per integrare il concetto di persecuzione è sufficiente – in via del tutto astratta e salve le ulteriori specificazioni sul punto – la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione (tanto piu’ ove le modalità di attuazione del trattamento penitenziario nello stato senegalese avessero carattere vessatorio e fossero lesive della dignità umana), non essendo a tal fine necessaria anche la concreta emanazione di una condanna.

 

 

Allegati

Cass16417_2005_testo.doc

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