PARLAMENTO EUROPEO, SINDACI E ‘DISOBBEDIENZE’ PER LA TUTELA DELLE FAMIGLIE ARCOBALENO
30 Marzo 2023
Poco fa il Parlamento europeo ha condannato le istruzioni impartite nei giorni scorsi dal Governo italiano per bloccare la registrazione dei figli e delle figlie di coppie omogenitoriali, invitando il Governo a revocare la sua decisione.
Di fronte a questa condanna e preso atto delle dichiarazioni rese congiuntamente nei giorni scorsi dai Sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari, alle quali è seguita una vergognosa indisponibilità al dialogo da parte del Governo, torna forte l’esigenza di fare ulteriore chiarezza, anche al fine di comprendere il significato degli invocati atti di ‘disobbedienza’.
1. Atto di nascita formato all’estero con l’indicazione di due genitori a seguito di gestazione per altri – Tale atto non è ritenuto integralmente trascrivibile in Italia: la sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 38162/2022, infatti, lo ha considerato contrario all’ordine pubblico e ha imposto al genitore non biologico di adottare il figlio del partner (il genitore biologico, invece, deve essere immediatamente riconosciuto). Si tratta dell’unica ipotesi oggetto della circolare diramata dal Ministero dell’Interno nel gennaio scorso, al fine di rappresentare agli Ufficiali dello stato civile il divieto di registrare questi atti.
2. Atto di nascita da formare in Italia per un bambino nato in Italia, ma concepito all’estero a seguito di procreazione assistita realizzata da due donne – Questa ipotesi NON è contemplata né dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 38162/2022, né dalla circolare diramata dal Ministero dell’interno. Contrariamente a quanto affermato da decine di tribunali, la Corte di cassazione, con nove sentenze emesse tra il 2020 e il 2022, ha reputato illegittimo indicare due mamme nell’atto di nascita, stabilendo che debba essere indicata solo la mamma partoriente. Resiste, tuttavia, una posizione contraria di una parte della giurisprudenza: la ‘disobbedienza’ di alcuni Sindaci, allora, consiste nell’adesione a questo indirizzo giurisprudenziale, che ancora oggi NON considera vietato registrare questi atti.
3. Atto di nascita formato all’estero con l’indicazione di due madri di un bambino nato all’estero – Anche questa ipotesi NON forma oggetto né della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 38162/2022, né della circolare del Ministero dell’interno. La giurisprudenza formata dalla Corte di Cassazione tra il 2016 e il 2021, di cui ha più volte dato atto anche la Corte costituzionale e che trova un richiamo anche nella sentenza delle Sezioni Unite appena citata, ha sempre sancito il principio in base al quale gli atti di nascita formati all’estero recanti l’indicazione di due madri, senza che ci sia stata surrogazione di maternità, sono conformi all’ordine pubblico e DEVONO essere trascritti nei registri anagrafici. Eppure, il Ministero dell’Interno continua a non prenderne atto. Registrando questi atti, allora, i Sindaci applicano, doverosamente, la legge.
4. Sentenza di adozione da parte di una coppia di persone dello stesso sesso pronunciata all’estero in favore di un bambino o di una bambina priva di legami biologici o genetici con esse (due uomini o due donne) – Con la pronuncia a Sezioni unite n. 9006/2021 la Corte di Cassazione ha scolpito il principio per cui tale pronuncia di adozione deve essere trascritta in Italia e produrre effetti, in quanto non contraria all’ordine pubblico. Sul punto, la circolare ministeriale e le note prefettizie NULLA dicono. I Sindaci, nella qualità di Ufficiale di stato civile, DEVONO trascrivere tali sentenze non compiendo alcuna irregolarità.
5. Sentenza di adozione del figlio del partner (c.d. “stepchild adoption”) pronunciata all’estero in coppia formata da persone dello stesso sesso – Anche in questo caso, la Corte di cassazione si è espressa favorevolmente rispetto alla trascrizione in Italia (Cass. 14007/2018), risultando, del resto, consentita anche in Italia questa forma di adozione. Sul punto, la circolare ministeriale e le note prefettizie NULLA dicono. Anche in questo caso i Sindaci, nella qualità di Ufficiale di stato civile, DEVONO trascrivere tali sentenze.
Le questioni attinenti alla genitorialità delle coppie formate da persone dello stesso sesso, insomma,
NON sono giuridicamente sovrapponibili e restano affidate, per ora, al ruolo della giurisprudenza o ad atti di proclamata ‘disobbedienza’ dei Sindaci, ai quali chiediamo uno sforzo ulteriore per evitare qualunque forma di discriminazione legata alla modalità di nascita dei bambini e delle bambine, nonché di sostenere con le competenti Istituzioni, oggi condannate anche dal Parlamento europeo, l’approvazione della
proposta di legge scritta da Rete Lenford e da Famiglie Arcobaleno (v.
qui) per risolvere in modo definitivo la discriminazione subita dai nostri figli e dalle nostre figlie.