Trascrizione’, ‘formazione’, ‘iscrizione’ di atti di nascita con due mamme o due papà: facciamo chiarezza, davanti a una confusione enorme e a un Governo che discrimina i bambini.
Con circolare n. 3 emanata il 19 gennaio 2023, il ‘Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali’ ha segnalato a tutti i Prefetti, a tutti i Commissari governativi, al Ministero degli Esteri, al Ministero della Giustizia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani e all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe il contenuto della sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di riconoscimento di figli nati all’estero a seguito di ‘surrogazione di maternità’.
Dopo aver rilevato che, sulla base di quella sentenza, può essere riconosciuto in Italia soltanto il genitore che sia legato geneticamente al nato e che il genitore ‘intenzionale’ potrà soltanto adottarlo, anche se risulta già suo figlio nel Paese dove si è formato l’atto di nascita, il Ministero ha invitato i destinatari della nota a darne comunicazione a tutti i Sindaci italiani, “al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici”.
Insomma: al posto di dare seguito ai moniti della Corte costituzionale (sentenze n. 32 e 33 del 9 marzo 2021) e promuovere una legge a tutela dei figli di due mamme o di due papà “ormai indifferibile” (così definita dalla Corte costituzionale), il Governo ha avvertito l’esigenza di istruire immediatamente i Sindaci per bloccare eventuali riconoscimenti di figli nati all’estero a seguito di ‘surrogazione di maternità’.
E così il 10 marzo scorso il prefetto di Milano ha indirizzato a tutti i Sindaci dell’Area Metropolitana di Milano una propria nota, trasmessa per conoscenza anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, avente come oggetto “coppie omogenitoriali – atti dei stato civile”.
Il prefetto, riferendo di aver interpellato il Ministero dell’Interno “in merito alle casistiche più frequentemente registrate” di bambini figli di due mamme o di due papà, ha individuato “limiti e preclusioni nella formazione degli atti dello stato civile”, osservando che:
– in caso di bambini nati all’estero a seguito di ‘surrogazione di maternità’, in Italia potrà essere riconosciuto all’anagrafe soltanto il genitore che sia legato geneticamente al nato (ribadiamo, anche se nella nota prefettizia non viene indicato, che l’altro genitore – c.d. “intenzionale” – potrà adottare il bambino);
– in caso di bambini procreati all’estero da due donne tramite fecondazione assistita eterologa, ma nati in Italia, potrà essere riconosciuta come madre al momento della nascita soltanto colei che ha partorito (anche per questa ipotesi precisiamo che l’altra mamma potrà adottare il bambino, anche se all’estero il consenso alla fecondazione era stato espresso da entrambe le donne).
Il prefetto riferisce poi che, secondo il Ministero dell’Interno, il genitore “intenzionale” non potrebbe essere riconosciuto dal Sindaco anche nel caso in cui quel genitore risulti indicato in atti di nascita formati all’estero senza che vi sia stata ‘surrogazione di maternità’: l’ipotesi è quella di bambini nati all’estero che, in conformità alla legge straniera, vengono indicati nell’atto di nascita straniero come figli di due mamme, perché nati a seguito di procreazione assistita eterologa realizzata da due donne.
Per questa specifica ipotesi, “in ragione dell’assenza di indicazioni normative”, il prefetto riferisce di aver richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato, allo stato ancora non reso.
La nota prefettizia si conclude rappresentando la necessità, per il caso di formazione di atti dello stato civile in difformità da quanto indicato, di informare la Procura della Repubblica, affinché questa valuti se avviare il procedimento di rettificazione disciplinato dall’art. 95 del D.P.R. 396/2000, al fine di cancellare dall’atto di nascita italiano l’indicazione del genitore ‘intenzionale’.
Il Sindaco Sala, preso atto della nota prefettizia, ha dichiarato di interrompere la formazione di atti di nascita che sino ad oggi aveva compiuto nell’intento di offrire tutela alle famiglie arcobaleno.
Ne è giustamente scaturito, tra ieri e oggi, un ampio dibattito mediatico, che ha generato un vero e proprio panico in molte coppie, preoccupate per la tutela dei loro figli.
“È, allora, opportuno fare ordine, sia sul linguaggio da utilizzare rispetto alle tante ipotesi di filiazione, sia sulle diverse tutele giuridiche che si legano alla casistica molto variegata” – così precisa il presidente di Rete Lenford Vincenzo Miri – “Non prima, però, di aver ribadito ancora una volta come sia vergognoso constatare che il Governo e le forze parlamentari stiano attuando un chiaro disegno contro le famiglie arcobaleno: disprezzando i moniti della Corte costituzionale, votando in Senato contro la proposta della Commissione europea di un regolamento per il riconoscimento degli status familiari di tutti i bambini, promuovendo una proposta di legge per rendere ‘reato universale’ la ‘surrogazione di maternità’ e disquisendo in ogni occasione di ‘utero in affitto’ o di ‘ideologia gender’ solo per infondere paure e confondere tra loro situazioni ben diverse, anziché attuare la Costituzione e restituire pari dignità a tutte le famiglie. Rete Lenford continuerà tutti i giorni a lottare in ogni sede e ha già chiesto a quattro tribunali italiani di far tornare nuovamente la questione alla Corte costituzionale”.
Davanti a questa situazione vergognosa, facciamo chiarezza intanto sulle parole.
Quando si parla di “trascrizione”, ci si riferisce ad atti formati all’estero di cui si chiede il riconoscimento in Italia; quando, invece, i bambini nascono in Italia, si parla di “iscrizione” (dell’atto di nascita) nei registri dello stato civile; la parola “formazione”, invece, ricomprende sia gli atti che vengono inseriti nei registri italiani a seguito di “trascrizione”, sia quelli che vengono lì inseriti a seguito di “iscrizione”, anche se comunemente viene riferita soprattutto a quest’ultima ipotesi.
Veniamo, ora, alla casistica.
1. Atto di nascita formato all’estero con l’indicazione di due genitori a seguito di gestazione per altri.
Tale atto non è più ritenuto trascrivibile in Italia dopo la sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 38162/2022, che lo ha considerato contrario all’ordine pubblico e ha imposto al genitore non biologico di adottare il figlio del partner. Ecco perché la circolare diramata dal Ministero dell’interno ha vietato agli Ufficiali dello stato civile di registrare questi atti, che dunque non potranno essere più riconosciuti dai Sindaci, se non nella parte relativa al genitore biologico.
2. Atto di nascita da formare in Italia per un bambino nato in Italia, ma concepito all’estero a seguito di procreazione assistita realizzata da due donne.
Su questa ipotesi esiste un contrasto in giurisprudenza: a fronte di nove pronunce della Corte di cassazione che ritengono illegittima l’attribuzione della genitorialità alle due madri (pronunce nn. 7668/2020, 8029/2020, 23230/20212, 23321/2021, 6383/2022, 7413/2022, 10844/2022, 11078/2022, 22179/2022), alcune decisioni di Tribunali e di Corti di Appello (Taranto, Pistoia, Brescia e Firenze) successive alle sentenze della Corte di cassazione ritengono che sia legittimo indicare due mamme. La circolare del Ministero dell’interno non cita questa fattispecie, che tuttavia è presente nella nota del Prefetto di Milano (il quale, pur in presenza del contrasto, aderisce all’orientamento della Corte di cassazione). Sul tema abbiamo presentato due ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (uno dei quali riguarda il caso “ROPA”, in cui una madre partorisce un bambino fecondato con il seme maschile di un donatore e l’ovocita della propria compagna: secondo la Cassazione, infatti, anche in questo caso non si possono menzionare due mamme nell’atto di nascita), restando comunque convinti che l’elemento genetico non può differenziare le tutele dei figli, che devono godere tutti della stessa tutela.
3. Atto di nascita formato all’estero con l’indicazione di due madri di un bambino nato all’estero.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte sancito il principio in base al quale gli atti di nascita formati all’estero recanti l’indicazione di due madri sono conformi all’ordine pubblico e devono essere trascritti dall’Ufficiale di stato civile (sentenze 19599/2016, 14878/2017, 23319/2021). Stupisce, quindi, che tale trascrivibilità sia messa in discussione dalla nota del Prefetto di Milano e che, soprattutto, sia considerata illegittima dal Ministero dell’Interno, essendo pacificamente ritenuta legittima dalla giurisprudenza italiana.
4. Sentenza di adozione c.d. “piena” pronunciata all’estero di un bambino in stato di abbandono, ossia privo di legami biologici o genetici con entrambi i genitori (due uomini o due donne).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha scolpito il principio per cui tale pronuncia di adozione deve essere registrata e produrre effetti in Italia in quanto non contraria all’ordine pubblico (Cass. 9006/2021). Sul punto, le circolari ministeriali e prefettizie nulla dicono.
5. Sentenza di adozione del figlio del partner (c.d. “stepchild adoption”) pronunciata all’estero in coppia formata da persone dello stesso sesso.
Anche in questo caso, la Corte di cassazione si è espressa favorevolmente rispetto alla trascrizione in Italia (Cass.14007/2018).
Vanno, quindi, svolti due rilievi importanti.
In primo luogo, le fattispecie citate sono diverse tra loro su un piano giuridico e desta preoccupazione che alcune di esse vengano “accomunate” sotto un’unica soluzione giuridica da parte delle Prefetture e di alcuni Sindaci (ossia: l’ombrello generale della non riconoscibilità della famiglia omogenitoriale in Italia). Tale “generalizzazione” non solo discrimina le coppie dello stesso sesso, ma in alcuni casi si pone in contrasto finanche con le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità.
In secondo luogo, la soluzione proposta da parte della giurisprudenza, secondo la quale il genitore intenzionale o non biologico potrebbe in ogni caso adottare il figlio del partner, risulta inaccettabile: l’adozione, infatti, oltre a comportare costi e tempi di un procedimento giudiziario, presenta numerosi deficit di tutela: ad esempio, l’adozione è revocabile in alcuni casi e il bambino non può “costringere” il genitore intenzionale ad adottarlo (il bambino è, quindi, sprovvisto di tutela nell’ipotesi in cui il genitore intenzionale abbandoni la propria famiglia). Inoltre, sempre in caso di dissidi tra genitori, il genitore biologico potrebbe non prestare il consenso all’adozione per il genitore intenzionale, negandogli quindi il riconoscimento della genitorialità (in proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 38162/2022 hanno affermato la superabilità del dissenso nel superiore interesse del minore, ma si tratta di una questione che sino ad oggi ha sempre registrato pronunce di segno opposto).
Per queste ragioni, l’adozione risulta uno strumento inidoneo ad assicurare una piena tutela ai minori.
Ciò che può viceversa essere assicurato solo tramite la trascrizione o l’iscrizione dei due genitori nei registri dello stato civile, soluzione per la quale gli avvocati e le avvocate di Rete Lenford continueranno sempre a battersi.