DIRITTO AL MANTENIMENTO E OMOSESSUALITA'

Trib. Reggio Emilia, 4 ottobre 2008, g.u. Casadonte
Autore: La Redazione Data: 2009-03-29T00:00:00

Un minore viene escluso dalla famiglia perchè gay. Una storia già sentita dai racconti di tanti, ma inedita nelle cronache giudiziarie.

Viene cacciato di casa dalla mamma, algerina e mussulmana (ma tante timorate madri cattoliche reagiscono esattamente nello stesso modo). Si rifugia dagli zii, non vuole tornare a casa, ma vuole continuare a studiare e non essendo indipendente economicamente chiede alla madre di fare il suo dovere: mantenerlo.

La signora si rifiuta: di quel figlio non vuole sapere più nulla. Non è sufficiente tale volontà a non accoglierlo più presso di sè, per far venire meno l'obbligo di mantenimento, giacché il nostro ordinamento - come ci ricorda il Tribunale di Reggio Emilia - non prevede una sola modalità di assolvimento dell'obbligo, ben potendo lo stesso essere tradotto in denaro: "la fattispecie in esame evidenzia che  tale obbligo di mantenimento va determinato in considerazione della situazione di conflittualità e di assenza di dialogo determinatasi fra madre e figlio, la quale rende impraticabile un rientro del figlio nell'abitazione materna. Infatti, è evidente che ciò lo esporrebbe alla sua disapprovazione e, quindi,  ad un atteggiamento  di rifiuto della sua persona, atteggiamento incompatibile con il diritto di ogni individuo a vedere riconosciuto e rispettata  la sua identità personale,  comprensiva del suo orientamento sessuale come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità ( ex art. 2 Costituzione)".

La monetizzazione dell'obbligo sarà effettuata, considerate le possibilità economiche della madre, le esigenze del ricorrente, nonché la disponibilità degli zii ad accoglierlo presso di loro.

 


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