ASSOCIAZIONE AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT

Di seguito il testo attualmente vigente dello Statuto dell'associazione
Autore: Anonimo Data: 2008-09-24T00:00:00

L'associazione Avvocatura per i diritti LGBT è regolata dalle norme contenute nello Statuto che segue, firmato dai soci fondatori, e allegato all'atto costitutivo stipulato in Firenze il 10 novembre 2007.

Lo Statuto è stato modificato dall'Assemblea dei Soci in data 10 aprile 2010.



1.    Nome e sede.
1.1.    E’ costituita l’Associazione di promozione sociale AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT, con sede in Firenze in via Il Prato 66.
1.2 Con deliberazione del Consiglio Esecutivo la sede potrà essere modificata nell’ambito dello stesso Comune di Firenze.

2.    Oggetto e scopo.
2.1    L’associazione ha lo scopo di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali (LGBT) a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, e in particolare di promuoverne lo studio, la conoscenza e la difesa tra tutti gli operatori del diritto, sollecitando l’attenzione del mondo giudiziario verso il rispetto delle diversità.
2.2    L’associazione al fine di promuovere, affermare e tutelare i diritti e gli interessi delle persone LGBT:
a) promuove la formazione di una rete di avvocati professionisti o studiosi che si occupino di diritti lgbt, che è denominata Rete Lenford, per la cui adesione è richiesta il versamento di una quota determinata a norma dell’art. 12.2 del presente Statuto ed è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio esecutivo e approvato dall’Assemblea;
b) favorisce e promuove la tutela giudiziaria, nonché l’utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva, presso le Corti nazionali e internazionali;
c) propone presso ogni sede competente l’adozione di provvedimenti a carattere normativo e si adopera per la soluzione di problemi e contrasti connessi all’interpretazione ed all’applicazione delle leggi vigenti;
d) partecipa ai procedimenti di consultazione di autorità pubbliche, nazionali ed internazionali;
e) promuove iniziative, corsi e seminari di formazione, in collaborazione con gli Ordini professionali e le associazioni rappresentative degli operatori del diritto;
f) stipula convenzioni, promuove e partecipa a progetti con soggetti istituzionali e professionali, anche in materie correlate od analoghe;
g) organizza incontri per favorire il dibattito, la discussione e la divulgazione a livello sociale, anche in collaborazione con università, scuole di specializzazione, ordini professionali, associazioni che si occupano di diritti e cultura LGBT, di professionisti e di imprese, camere di commercio, istituti di ricerca, organismi istituzionali a livello locale, nazionale ed internazionale ed altri enti ed organismi;
h) promuove la pubblicazione di libri, riviste e articoli scientifici.
2.3    Per la realizzazione dei suoi fini l’Associazione:
a)    organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi;
b)    partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni ed organismi, pubblici e privati, a livello locale, nazionale e comunitario;
c)    promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, su supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;
d)    effettua ricerche e ne diffonde i risultati;
e)    coopera con le autorità pubbliche, comunali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali per il raggiungimento di scopi sociali, anche partecipando ad organismi pubblici ove richiesto;
f)    fornisce informazioni, consulenza e collaborazione agli operatori del diritto, ai soggetti istituzionali, nonché ai privati;
g)    realizza strutture di servizio per il conseguimento degli scopi sociali;
h)    compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

3. Autonomia e assenza di finalità di lucro.
3.1. L’Associazione è autonoma e indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale.
3.2.    L’associazione non persegue fini di lucro. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

4.  Soci.
4.1. Possono essere soci:
I.  Le avvocate e gli avvocati;
II. I praticanti avvocati.
4.2.    L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio esecutivo a maggioranza a seguito dell’invio di una domanda di ammissione
4.3 La qualità di socio si perde per:
a)    recesso;
b)    decadenza, in caso di mancato versamento regolare della quota associativa entro la data di scadenza prevista;
c)    la cancellazione dall’Albo degli Avvocati per motivi diversi dal pensionamento;
d)    esclusione, per violazione da parte del socio del presente statuto, quando l’attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell’associazione o sia ad essi pregiudizievole, quando il socio abbia compiuto azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dell’associazione, quando il socio si sia reso colpevole di un atto lesivo dei principi di rispetto della persona e dell’onore secondo quanto disciplinato dall’art. 9 oppure quando non partecipa a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo o senza dare preavviso almeno sette giorni prima della data prevista di svolgimento.
La decadenza e l’esclusione sono decise dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La perdita della qualità di socio diviene effettiva solo a seguito della ratifica da parte dell’Assemblea delle decisioni del Collegio dei Probiviri.
Fino all’intervenuta ratifica da parte dell’Assemblea il socio, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma che precede, non potrà esercitare i diritti connessi a tale sua qualità.
4.4    La perdita della qualità di socio per i motivi di cui ai commi precedenti non dà diritto alla ripetizione della quota sociale.

5. Organi.
5.1 Sono organi dell’associazione:
I. l’Assemblea generale;
II. il Consiglio esecutivo;
III. il Presidente;
IV. il Collegio dei probiviri;
V. il Comitato scientifico.

6.    Assemblea generale.
6.1. L’Assemblea generale è il massimo organo dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota annuale. Ogni socio dispone di un voto.
6.2.    L’Assemblea generale decide sui seguenti argomenti:
- indirizzo generale dell’associazione;
- modifiche dello Statuto e dei regolamenti previsti dai numeri 2.2.a, 6.7.1 e 6.8.1;
- elezione dei membri del Consiglio esecutivo;
- elezione dei membri del Collegio probiviri;
- approvazione del bilancio;
- quota d’associazione annuale su proposta del Consiglio esecutivo;
- scioglimento, trasformazione e destinazione del patrimonio dell’Associazione;
- tutte le altre questioni che il Consiglio esecutivo dovesse ritenere utile sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
6.3. L’Assemblea generale può svolgersi:
a) mediante riunione dei soci nel luogo stabilito per l’Assemblea;
b) attraverso consultazione e deliberazione a distanza;
c) secondo altre modalità che siano rese possibili dalla tecnica e assicurino il rispetto del principio democratico attraverso la partecipazione dei soci;
6.4. Tutte le comunicazioni e le consultazioni previste dal presente articolo si intendono validamente effettuate attraverso l’invio di posta elettronica a ciascun associato all’indirizzo dallo stesso indicato o agli indirizzi ufficiali dell’associazione. In casi particolari o di necessità è rimessa al Presidente la facoltà di utilizzare altri mezzi per le comunicazioni.
6.5. Convocazione dell’Assemblea generale.
6.5.1.L’Assemblea generale si tiene su convocazione inviata ai soci da parte del Presidente quando è necessario secondo gli interessi dell’Associazione e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
6.5.2. La convocazione dell’Assemblea generale può anche essere richiesta per iscritto al Presidente da almeno il dieci per cento dei soci con l’indicazione delle questioni da trattare. Il Presidente provvede a convocarla entro 30 giorni dalla richiesta.
6.6. Assemblea mediante riunione.
6.6.1 L’Assemblea generale si tiene ai sensi del precedente 6.3.a) almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci.
6.6.2. Deve tenersi con le stesse modalità l’Assemblea generale chiamata a:
- eleggere i membri del Consiglio esecutivo;
- eleggere i membri del Collegio dei probiviri e delle probaemulieres;
- sciogliere l’Associazione e devolvere il patrimonio;
- trasformare l’Associazione;
6.6.3. L’Assemblea è convocata con il preavviso di un mese contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora della riunione in prima e in seconda convocazione. In caso d’urgenza, il termine può essere ridotto a quindici giorni. Gli associati possono presentare proposte o mozioni da discutere in Assemblea fino a dieci giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto al Presidente.
6.6.4. L’assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal vicepresidente e, in mancanza di entrambi, l’assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
6.6.5.Il socio che fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea generale può delegare il proprio voto ad un altro socio. Ciascun socio può ricevere fino a due deleghe di voto.
6.6.6. L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita se vi è la presenza di almeno un terzo dei soci. E’ considerato presente il socio che partecipa all’assemblea in videoconferenza o con altre modalità offerte dalla tecnica che consentano di verificare l’effettiva e contestuale partecipazione.
6.6.7. Le deliberazioni sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei presenti, tra i quali si conteggiano i soci assenti che hanno delegato il voto.
6.6.8. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6.6.9. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, oppure la trasformazione dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
6.7. Assemblea generale mediante consultazione scritta e deliberazione a distanza.
6.7.1. L’assemblea generale attraverso consultazione e deliberazione a distanza, è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio esecutivo e approvato dall’Assemblea dei soci.
6.7.2. Il regolamento deve assicurare che tutti i soci siano messi in grado di partecipare alle consultazioni e alle deliberazioni, assicurando tempi congrui per poter esprimere il proprio parere o il proprio voto.
6.7.3. I quorum strutturali e funzionali indicati dal regolamento, nel rispetto delle differenze relative ai quorum costitutivi legati alla diversa modalità di tenuta dell’Assemblea, devono essere coerenti con quelli previsti dallo Statuto a seconda dell'oggetto della deliberazione.
6.8. Assemblea generale tenuta secondo altre modalità, che siano rese possibili dalla tecnica.
L’Assemblea generale può essere tenuta con altre modalità, rese possibili dalla tecnica, previa adozione da parte del Consiglio esecutivo di apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
In questo caso ed in quello indicato nel comma 6.7 l’Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.

7. Il Consiglio esecutivo.
7.1 Il Consiglio esecutivo è composto da 5 membri compreso il Presidente.
7.2 Possono essere eletti membri del Consiglio esecutivo soltanto i soci dell’associazione, che siano iscritti all’associazione da almeno 2 anni, fatta eccezione per l’elezione del primo Consiglio esecutivo.
7.3 Il Presidente dell’Associazione, il vice presidente e un Segretario sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio esecutivo tra i suoi membri.
7.4 I componenti del Consiglio esecutivo durano in carica tre anni.
7.5 In caso di dimissioni, perdita della qualità di socio o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.
Nel caso in cui l’Assemblea generale non convalidi la decisione del Consiglio esecutivo, il consigliere sostituto decade immediatamente dalla carica e l’Assemblea procede alla elezione di un nuovo consigliere.
In ogni caso il sostituto rimane in carica per il tempo residuo rispetto alla durata del Consiglio esecutivo prevista dal comma 7.4.
7.6 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all’ammontare della quota sociale.
7.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7.8 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.
7.9 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7.10 Le riunioni potranno essere svolte anche in videoconferenza.
7.11 Il Consiglio esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; indirizza le attività dell’Associazione per il raggiungimento dei fini sociali; delibera sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l’anno e ne gestisce i fondi. Procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all’Assemblea dei soci.
7.12 Il Consiglio esecutivo segnala al Consiglio dei probiviri la decadenza e la sussistenza di una causa di esclusione dei soci. Una volta ricevuta la delibera del Consiglio dei probiviri in tali casi, la sottopone alla ratifica della prima Assemblea successiva alla pronuncia della delibera stessa.

8. Il Presidente.
8.1. Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, eletti ai sensi dell’art. 7.2, hanno la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l’esecuzione delle delibere Assembleari e del Consiglio esecutivo.
8.2. Il Presidente resta in carica tre anni. Non può essere eletto più di due volte consecutive.
8.3. Nei casi d’urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio esecutivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

9. Collegio dei Probiviri.
9.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.
9.2 Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri soltanto i soci dell’associazione.
9.3 Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
9.4 Il Collegio decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme del presente statuto e di altre azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dell’associazione rilevanti ai fini del punto 3.4.
9.5 Esso delibera su istanza del Consiglio esecutivo o di almeno dieci soci il proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
I. censura scritta;
II. sospensione temporanea;
III. esclusione.
9.6 Il Collegio dei Probiviri, per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
9.7 La decisione adottata è depositata presso il Consiglio esecutivo e comunicata agli interessati dal Presidente entro i successivi quindici giorni.
9.8 La decisione è esecutiva solo a seguito della sua ratifica da parte dell’Assemblea dei soci.

10. Il Comitato scientifico.
10.1 I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio esecutivo su proposta del Presidente.
10.2 Il Comitato scientifico è composto da sei membri, scelti anche tra persone non appartenenti all’Associazione, purché abbiano competenze in materia di diritti delle persone ovvero godano di particolari meriti in ambito accademico.

11. Articolazione territoriale
11.1 L’Associazione ha sedi territoriali, organizzate su base provinciale.
11.2 Ciascuna sede provinciale ha un proprio responsabile che rappresenta l’associazione nel territorio della provincia e ne cura la realizzazione dell’oggetto sociale a livello locale.
11.3 Il rappresentante provinciale, nominato dal Consiglio esecutivo, sulla base di un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio esecutivo e approvato dall’Assemblea generale, dura in carica al massimo 3 anni.
11.4 Le attività organizzate in proprio dalle sedi provinciali devono essere coordinate con gli organi statutari nazionali. Le sedi provinciali non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale.

12. Patrimonio ed esercizi sociali.
12.1    I fondi necessari al perseguimento dei fini dell’associazione saranno costituiti da quote sociali, donazioni, contributi di enti italiani e stranieri, finanziamenti erogati da istituti, enti pubblici e privati, ordini professionali, proventi derivanti dall’organizzazione di corsi, seminari, convegni pubblicazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
12.2    Le quote di associazione ad Avvocatura e quella di adesione a Rete Lenford sono stabilite dal Consiglio esecutivo e devono essere corrisposte all’atto dell’ammissione e successivamente  entro il mese di gennaio di ogni anno.

13. Gratuità delle cariche sociali.
13.1 Nessun compenso è dovuto per le attività svolte in ragione delle proprie cariche sociali.

14. Scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’Associazione.
14.1 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato ai sensi dell’art. 21, ult. co., Codice civile dall’Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo destinandolo ad enti senza scopo di lucro o fondazioni con finalità analoghe a quelle dell’associazione.

15. Rinvio.
15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile per le associazioni non riconosciute.



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